Art. 43.
(Attività riparatorie).

      1. In materia di attività riparatorie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, nei casi espressamente stabiliti dalla legge, reati di non particolare gravità possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e a prescrizioni stabilite dal giudice;

          b) prevedere che il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie o risarcitorie prestate, possa indicare la loro integrazione assegnando un termine per l'adempimento.